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Valore dei titoli

Valore dei titoli, Riconoscimento - Roma
La laurea è solo la prova che si sa studiare, che si sa acquisire formazione da se stessi e che ci si è trovati bene nei percorsi della ricerca scientifica
Maria Montessori

Informazioni generalitorna su

I Titoli Accademici rilasciati dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» sono di diritto pontificio.
Agli effetti civili hanno valore secondo i Concordati, le Legislazioni vigenti nei vari Stati e le norme particolari delle singole Università o Istituti Universitari.
La situazione oggi vigente in Italia nei riguardi di detto riconoscimento è quella sotto indicata, salvi sempre i poteri discrezionali dei singoli Consigli di Facoltà, Atenei e Istituti Universitari.
Poiché la Santa Sede aderisce al processo di Bologna, i titoli accademici rilasciati dalle Facoltà Universitarie Pontificie, specie quelli in Teologia e Sacra Scrittura, sono riconosciuti dallo Stato italiano, mentre le altre discipline sono valutabili alla stregua di tutti gli altri titoli esteri, secondo le procedure vigenti, salvo specifici decreti ministeriali che prevedano il riconoscimento automatico di particolari titoli.

I titoli di Laurea magistrale (o Licenza) rilasciati dalla Facoltà sono riconosciuti validi ai fini dell’ammissione ai Concorsi-Esami di Stato o ai Corsi abilitanti per il conseguimento dell’Abilitazione o Idoneità all’insegnamento nelle Scuole, Art. 7 Costituzione italiana; L. 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929); L. 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede); DPR 2 febbraio 1994, n. 175 (Approvazione dell’intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici); Accordo 13 febbraio 2019 (Accordo Italia-Santa Sede per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio della formazione superiore)».

Riconoscimento in Italiatorna su

Il titolo di Laurea magistrale in Psicologia dell’Educazione, in base al Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 2 gennaio 1990, è equipollente a quelli rilasciati dalle Università italiane: «Ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di psicologo, i titoli di Licenza e Dottorato, rilasciati dalla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione «Auxilium» di Roma, sono considerati equipollenti al diploma di Laurea in Psicologia rilasciato dalle Università italiane».

A seguito dell’attivazione dei nuovi Corsi di Laurea triennale e di Laurea magistrale, previsti dal nuovo ordinamento didattico D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509), in conformità a quanto stabilito dal DPR 5 giugno 2001, n 28 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) e dal Diploma Europeo di Psicologia (EuroPsy) in vista del tirocinio professionalizzante/praticantato, la Facoltà, nell’anno accademico 2008/2009, ha stipulato la convenzione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio per il Tirocinio post-laurea, sezioni A e B dell’Albo degli Psicologi.

La Laurea magistrale in Pedagogia e Didattica della Religione abilita a insegnare religione nella scuola e, per l’Italia, abilita all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, a norma dell’Intesa del 28 giugno 2012 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca MIUR e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana CEI, DPR 20 agosto 2012, n. 175 (Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012).

Anche la Laurea Magistrale in Catechetica e Pastorale Giovanile abilita a insegnare religione cattolica, previa integrazione di alcune discipline di indirizzo [Nota MIUR prot. N. 2989 del 6/11/2012].

Il Baccalaureato o Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, per l’Italia, corrisponde alla classe di Laurea L-19 (Scienze dell’Educazione e della Formazione).

Per operare come Educatore nei servizi educativi per l’infanzia, a decorrere dall’anno 2019/2020, è richiesta la L-19 a indirizzo specifico per educatore dei servizi educativi per l’infanzia, DL del 13 aprile 2017 n. 65 art. 14 comma 3 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
Il conseguimento del Baccalaureato o Laurea ad indirizzo specifico in Educatore nei servizi educativi per l’infanzia consente l’accesso al nuovo sistema italiano integrato dei servizi educativi per l’infanzia (asili nido, micronidi, sezioni primavera, centri di gioco, case famiglia, servizi domiciliari e di animazione), come previsto dal DL del 13 aprile 2017 n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Il conseguimento del Baccalaureato o Laurea ad indirizzo specifico in Educatore nei servizi socio-educativi e in Educatore nei servizi scolastici e formativi prepara ad operare presso strutture socio-educative pubbliche e private, scolastiche e della formazione professionale e continua, come previsto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Può operare, inoltre, come assistente educativo, L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 13 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

I Corsi di Diploma (Corsi di Perfezionamento, Corsi di Alta Formazione e di Qualifica), attivati con Enti e Associazioni accreditate MIUR, sono validi ai fini della formazione e dell’aggiornamento dei docenti, a norma della Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 1° dicembre 2003, n. 90.

La Facoltà è presente nell’elenco degli Enti accreditati al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) presso i quali è possibile utilizzare la Carta del Docente.

Per tutti gli altri titoli accademici di studio rilasciati dalla Facoltà, qualora debbano essere utilizzati in Italia in vari ambiti - è necessario chiederne il riconoscimento.
Esso comporta un diverso percorso a seconda che il riconoscimento sia destinato a conferire valore legale al titolo attraverso il riconoscimento accademico o sia destinato a permettere di ottenere l’accesso ai pubblici concorsi o benefici specifici.

Il 13 febbraio 2019 è stato firmato un accordo tra Santa Sede e Italia per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio della Formazione Superiore. A seguito della pubblicazione dell’accordo saranno indicate nel dettaglio le norme applicative.

Procedura di vidimazione dei titoli accademici rilasciati dalla Facoltàtorna su

Per l’Italia è richiesta la vidimazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica, della Segreteria di Stato di Sua Santità, dell’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede (Viale delle Belle Arti, 2 - Roma).

Per gli Stati esteri è richiesta la vidimazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica, della Segreteria di Stato di Sua Santità e delle rispettive Ambasciate presso la Santa Sede.